Art. 3.
(Organizzazioni di produttori agroenergetici).

      1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come scopo principale la commercializzazione, la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione di energia e cessione della stessa, e in particolare di:

          a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

          b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le previsioni di cui all'articolo 6;

          c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

          d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;

 

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          e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;

          f) realizzare iniziative relative alla logistica;

          g) adottare tecnologie innovative;

          h) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

      2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma l, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
      3. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      4. I gruppi di produttori nuovi o che intendono essere riconosciuti ai sensi del comma 3 possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui al presente articolo. A tale fine, essi presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni ed equivale a prericonoscimento.
      5. Ai fini del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) 2200/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e dei relativi provvedimenti di attuazione.

 

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